Direttiva servizi e professionisti: circolare
Approvato il decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”. Principio cardine del decreto, che si allinea alla direttiva servizi 2006/123, è quello di garantire massima libertà nella circolazione di avvocati, commercialisti e consulenti europei.Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 marzo 2010, ha approvato il decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”. Principio cardine del decreto, che si allinea alla direttiva servizi 2006/123, è quello di garantire massima libertà nella circolazione di avvocati, commercialisti e consulenti europei, con restrizioni solo in casi eccezionali.
Prestazione temporanea e occasionale di servizi
La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai cittadini comunitari in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi
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L’articolo 34 del D.Lgs. in commento disciplina le comunicazioni commerciali relative alle prestazioni di servizi nell’ambito delle professioni regolamentate. Infatti fatte salve le disposizioni del decreto Bersani (D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248/2006), i professionisti possono liberamente impiegare le comunicazioni commerciali; eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi imperativi da interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.I codici deontologici devono recepire queste norme assicurando che le comunicazioni commerciali siano emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione.
Attività multidisciplinari
L’articolo 35 del D.Lgs. in commento riconosce la possibilità di costituire società multidisciplinari da parte dei prestatori di servizi salvo che per le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità e per i fornitori forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari:>>> a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;>>> b) sono garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;>>> c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
Professionisti di un altro Stato UE
Per potersi stabilire in Italia i professionisti di un altro Stato UE potranno presentare al Consiglio dell’ordine o al Collegio professionale competente la domanda di iscrizione, corredata dei documenti che provano il possesso dei requisiti fissati dall’ordinamento professionale. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine di due mesi, si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241 (silenzio assenso).L’iscrizione all’albo o all’elenco speciale per l’esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente è stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell’ordine o al Collegio professionale competente.L’iscrizione in albi, elenchi o registri, per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad associazioni o società di uno Stato membro dell’Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.
Modifica degli ordinamenti di alcune professioni
La disciplina normativa vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate deve essere adeguata ai principi contenuti nel nuovo decreto di recepimento delle direttiva servizi, che modifica gli ordinamenti di alcune professioni, tra cui: dottore agronomo e di dottore forestale, agrotecnico, perito agrario, geologo, perito industriale.