Con la legge di stabilità ovvero la legge n. 220 del 13/12/2010 a decorrere dal 1°febbario 2011 variano le sanzioni applicabili nella definizione agevolata delle controversie con le seguente modalità:- la sanzione per la definizione agevolata delle controversie è fissata in 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le sanzioni più gravi per ciascun tributo;- la sanzione per la definizione agevolata con irrogazione immediata è fissata in 1/3 della sanzione.Pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2010 S.O. n. 281